Revoca del D.I. in caso di mancato consenso alla prosecuzione della procedura di mediazione. Trib. Grosseto - Sentenza n. 631/2017
Pubblicato in data 04/07/2017
La recentissima pronuncia del Tribunale di Grosseto, oltre ad affrontare il controverso tema dell'onere di attivazione della mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, sposando la tesi che grava sul creditore opposto l'onere di avvio della procedura di mediazione (con conseguente revoca del decreto in caso di inerzia), si spinge fino a valutare le modalità in cui può dirsi correttamente esperito il procedimento di mediazione.
La peculiarità del procedimento di ingiunzione e della successiva ed eventuale fase a cognizione piena ha generato notevoli difficoltà di coordinamento con la procedura di mediazione.
Invero, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis del D.lgs n 28/2010, chiunque "intende esercitare in giudizio una azione" fra quelle tassativamente indicate nel prosieguo della norma (tra cui i contratti bancari, come nel caso della pronuncia in commento) è tenuto ad esperire preventivamente al giudizio, pena l'improcedibilità del medesimo, un tentativo di mediazione.
Il decreto si è altresì occupato di coordinare il tentativo obbligatorio di mediazione con altre esigenze, come celerità ed urgenza.
In particolare, con riferimento al procedimento di ingiunzione, l'art. 5, comma 4°, lett. a), prevede che la disciplina della mediazione obbligatoria non si applichi per tutta la prima fase, di natura sommaria, ritornando ad operare una volta che il giudice abbia deliberato sulla richiesta di concessione (non accordata nella fase precedente), ovvero di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Pur essendo evidente la ratio sottostante alla accennata scissione – ovvero l'esigenza di salvaguardare l'effettività della fase monitoria, caratterizzata da una certa speditezza anche per il fatto di venir celebrata inaudita altera parte – tuttavia i caratteri del successivo processo a cognizione piena, rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione della parte tenuta ad attivare il cialis pas cher percorso stragiudiziale: come noto, infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sul piano processuale è il debitore, convenuto in senso sostanziale, mentre l'attore in senso sostanziale, ovvero il creditore che chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto, assume in questa sede le vesti di convenuto sul piano processuale.
Il capovolgimento formale di ruoli ha ingenerato una netta contrapposizione, all'interno della giurisprudenza di merito, fra coloro che ritengono onerato dell'attivazione del momento stragiudiziale il debitore, attore in senso formale nel giudizio di opposizione, e chi affida invece il relativo compito al creditore, che di fatto ha scelto di "esercitare in giudizio una azione".
Il Tribunale di Grosseto con la recente pronuncia consolida un orientamento, che già aveva espresso in passato (Sentenza n 459/2016), onerando il convenuto opposto all'attivazione della mediazione, con la conseguenza che ad un'eventuale pronuncia di improcedibilità seguirà la revoca del decreto ingiuntivo previamente emesso.
Più che condivisibile, a parere di chi scrive, è la tesi seguita dal Tribunale di Grosseto con la pronuncia in esame in quanto il procedimento di ingiunzione, sebbene distinto in due diverse fasi, deve essere considerato, così come peraltro affermato più volte dalla Suprema Corte un unicum: ed il giudizio di opposizione costituisce l'eventuale e naturale prosecuzione del processo nella forma della cognizione piena ove valutare la fondatezza della pretesa azionata dal creditore opposto, la quale dunque costituisce l'oggetto, ma anche il limite (in assenza di domande riconvenzionali) del successivo momento procedimentale. In quest'ottica, quindi, il soggetto che "esercita (...) in giudizio una azione", secondo la dizione fornita dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, non può che essere individuato nel creditore opposto, essendo colui che ha a tutti gli effetti attivato il procedimento con la propria domanda introduttiva (pur nella forma monitoria).
La pronuncia in commento riveste particolare importanza per quanto attiene poi alle modalità in cui deve svolgersi la mediazione.
Al riguardo giova ricordare che le modifiche apportate con il c.d. decreto del fare alla disciplina originaria hanno sostanzialmente diviso il procedimento in due momenti distinti: un primo incontro – c.d. "filtro" – ove il mediatore, dopo aver chiarito finalità, modalità e tempi della mediazione, "invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione" (art. 8 D.Lgs. n. 28/2010).
Il Tribunale di Grosseto ha chiarito la necessità di un esperimento sostanziale della mediazione, oltre il primo incontro informativo, sanzionando con l'improcedibilità il comportamento della convenuta opposta, che nel caso di specie aveva ottemperato all'onere sulla stessa gravante di esperire la procedura di mediazione solo formalmente: "Ritiene questo Tribunale che parte opposta con la propria condotta non abbia dato effettiva esecuzione all'ordinanza su richiamata, avendo partecipato solo alla fase preliminare ed essendosi limitata ad un mero adempimento formale dell'onere posto a suo carico".
Sul punto peraltro si è ormai consolidato un orientamento (conforme anche nel tribunale fiorentino) secondo cui la disposizione in esame debba essere intesa, per quanto concerne le fattispecie "obbligatorie" e specialmente per la mediazione delegata, come partecipazione concreta, effettiva e personale alla mediazione, oltre il primo incontro informativo.
La condizione di procedibilità elaborata dal legislatore deve intendersi – secondo l'elaborazione del Tribunale di Grosseto, da alcuni anni particolarmente sensibile al rispetto della mediazione e dei suoi caratteri,come momento di valutazione concreta e preventiva del conflitto per chiunque intenda esercitare (nelle materie indicate nel D.Lgs. n. 28/2010) un'azione in giudizio.
Se ciò vale per ogni procedimento attivato "in via ordinaria", eadem ratio deve trovare applicazione a maggior ragione nella fattispecie monitoria, ove chi agisce non ha attivato il percorso stragiudiziale ed ha addirittura ottenuto un titolo inaudita altera parte;
Tale valutazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo secondo il Tribunale di Grosseto è rimessa al creditore, che di fatto ha attivato la tutela giurisdizionale e deve concretamente esperire la procedura di mediazione, pena l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Avv. Serena Iazzetta
Mediatore Media Law