OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: L'ONERE DI PROMUOVERE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE GRAVA SULLA PARTE OPPOSTA [SS.UU.n.19596 del 18/09/2020]

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OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: L'ONERE DI PROMUOVERE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE GRAVA SULLA PARTE OPPOSTA [SS.UU.n.19596 del 18/09/2020]

Pubblicato in data 21/09/2020

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Con la sentenza n.19596 del 18 settembre 2020 la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio dirompente in materia di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria: l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell’opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
La Corte di Legittimità si è dunque pronunciata su una questione di estrema importanza considerato il dibattito giurisprudenziale e dottrinario che si è generato nel tempo intorno all’individuazione della parte processuale tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 29/2010, “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”. Il comma 4 dell’art. 5 stabilisce che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Tale esclusione sarebbe giustificata dalla natura del procedimento monitorio, volto a far ottenere rapidamente al creditore un titolo esecutivo e caratterizzato dal contradditorio eventuale e differito. In caso di opposizione al decreto ingiuntivo, nessuna norma individua quale sia la parte gravata all’avvio della mediazione.
La dottrina, dato il silenzio legislativo, ha individuato tale parte come quella portatrice dell’interesse a evitare gli effetti negativi derivanti dalla pronuncia di improcedibilità del giudizio che consegua all’omissione del procedimento di mediazione (sul tema, G. Balena, Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria, in Riv.dir. proc., 2016; A. Tedoldi, Mediazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo, in Giur.it., 2012).
Nel panorama giurisprudenziale, il contrasto interpretativo si può compendiare in due opposti orientamenti.
Il primo ritiene che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia soggetta a mediazione obbligatoria, l’onere, a pena di improcedibilità del giudizio, di proporre l’istanza di mediazione nel termine assegnato dal giudice gravi sul creditore opposto.
Numerose le pronunce della giurisprudenza di merito che hanno aderito alla posizione predetta (così, C. App. Bologna, 1° ottobre 2019, n. 1730; Trib. Grosseto, 7 giugno 2018 ; Trib. Firenze, 16 febbraio 2016; Trib. Benevento, 25 gennaio 2016; Trib. Pescara, 26 marzo 2015; Trib. Ferrara, 7 gennaio 2015).
Il secondo orientamento individua l’onere della proposizione della mediazione in capo al debitore opponente e, pertanto, l’azione del debitore ingiunto promossa attraverso l’atto di citazione in opposizione andrebbe incontro alla sanzione dell’improcedibilità con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto (in tal senso, Trib. Torino, 3 luglio 2019; Trib. Napoli Nord, 28 giugno 2018; Trib. Roma, 2 ottobre 2017; Trib. Verona, 28 settembre 2017; Trib. Torino, 4 ottobre 2017; Trib Vasto, 30 maggio 2016).
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 24629 del 3 dicembre 2015, la quale ha precisato come sia l’opponente ad avere il potere e l’interesse a introdurre il giudizio di merito.
Tale posizione, peraltro, non è rimasta priva di conferme anzi è stata recentemente ribadita da in sede di Legittimità dalla sentenza n. 23003 del 16 settembre 2019.
La seconda soluzione proposta ha il vantaggio della compatibilità con la finalità deflattiva propria dell’istituto della mediazione obbligatoria in quanto, diversamente opinando, il creditore rimasto privo di soddisfazione nel processo dichiarato improcedibile potrebbe sempre riproporre la medesima domanda; l’opposto invece subirebbe quale conseguenza quella dell’improcedibilità ed il formarsi del giudicato sul decreto ingiuntivo.
La tesi seguita dalle Sezioni Unite nella pronuncia in commento, ritiene che la soluzione offerta dalla sentenza n. 24629/2015 non sia soddisfacente in quanto, da un lato, nell’istanza di mediazione devono essere indicate le ragioni dell’azione e sarebbe dunque illogico che il debitore si trovi a precisare su un’azione che non lo riguarda; dall’altro, considerato che l’art. 5 al comma 1-bis citato, stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione deve promuove la mediazione, la Corte ha ritenuto che tale assunto non possa che riferirsi alla posizione di colui che è attore sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ossia il creditore opponente.
La questione era stata rimessa alle SS. UU. da parte della Terza sezione civile della Corte, chiamata a pronunciarsi in un procedimento in opposizione a provvedimento monitorio, essendo tuttora presenti, tra le corti di merito, opinioni orientate nel primo senso descritto e dunque favorevoli a identificare il soggetto gravato dell’onere de quo nel creditore opposto.
A fronte del persistente contrasto interpretativo, la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12 luglio 2019, ha dunque rimesso gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di interpellare le Sezioni Unite sul tema, ritenendo sussistente il presupposto della questione di massima di particolare importanza che, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., legittima appunto la richiesta di intervento del massimo organo di nomofilachia.
Nell’ordinanza interlocutoria era stato ravvisato che, in considerazione del silenzio della legge circa l’individuazione del soggetto onerato della proposizione dell’istanza di mediazione, entrambe le opzioni possibili - ossia conciliazione a carico dell'opponente e conciliazione a carico dell'opposto - sarebbero sostenibili con valide argomentazioni.
La soluzione prospettata dalle Sezioni Unite è quella che appare maggiormente in armonia con il dettato costituzionale: porre l’onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell’opponente si tradurrebbe, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.98 del 2014 ha affermato l’illegittimità costituzionale delle norme che colleghino al mancato previo adempimento di determinati oneri, la decadenza dall’azione giudiziaria.
Partendo da tali riflessioni, le Sezioni Unite sono giunte a formulare il seguente principio di diritto:
"Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

Avv. Laura Panella
Mediatore Media Law