Mediazione delegata ed onere di comparizione personale delle parti - Trib. Firenze, Sez. spec. delle Imprese
Pubblicato in data 12/06/2017
L'art. 5, 2° comma, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 disciplina la mediazione c.d. delegata che le parti devono esperire a pena di improcedibilità della domanda.
Tale disposizione legislativa contempla un'ipotesi di mediazione che deve essere attivata, su ordine discrezionale del giudice, dopo una valutazione in merito alla conciliabilità della causa.
Il Tribunale delle Imprese di Firenze ha confermato con una recente pronuncia la necessaria comparizione personale delle parti alla procedura di mediazione a pena di improcedibilità della domanda, andando così a supportare un orientamento giurisprudenziale che in materia può dirsi ora consolidato.
Sin dalle prime applicazioni del D.Lgs. n. 28/2010 si sono riscontrate divergenze interpretative su cosa dovesse intendersi per "comparizione della parte", nonché sugli effetti che il mancato assolvimento del relativo onere determinasse.
Il Tribunale di Firenze aveva già espresso in passato l'adesione all'interpretazione più restrittiva, ritenendo la necessaria partecipazione personale delle parti sostanziali, senza possibilità di delega ai difensori (Trib. Firenze, 19 marzo 2014, in Guida Dir., 2014, 17, ins. 5, 3 e Trib. Firenze, 17 marzo 2014, in Guida Dir., 2014, 17, ins. 5, 6), adesso suffragata da un'ulteriore pronuncia proveniente dal Tribunale delle Imprese.
La pronuncia in commento non si limita a chiedere la necessaria partecipazione personale delle parti sostanziali (non surrogabile a quella del difensore), ma si spinge sino a delineare quelli che dovranno essere i confini procedurali necessari per ritenersi esperita la procedura delegata: "il procedimento di mediazione non può ritenersi esperito quando sia stato svolto solo il primo incontro informativo; la mancata partecipazione personale dell'invitato, assistito dal difensore, alla mediazione senza giustificato motivo, comporta la sua condanna al pagamento del contributo unificato";
Si segnala peraltro come in materia di "giustificato motivo" e alla c.d. sanzione per l'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione si stia sviluppando un orientamento restrittivo. In materia, ad esempio, il Tribunale di Palermo (Trib. Palermo, Sez distaccata Bagheria, 20 luglio 2012) ha ritenuto "i problemi legati all'età avanzata" motivo non giustificante la mancata comparizione personale e ha sanzionato la parte che non ha partecipato con il versamento in favore dell'erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Nella pronuncia in esame l'importanza attribuita alla partecipazione personale delle parti risulta ancor più dal duplice invito che il Tribunale delle Imprese rivolge agli avvocati e alle parti, laddove chiede che quest'ultime vengano informate in ordine a quanto disposto dal Tribunale e provvedano a depositare una nota contenente informazioni in ordine al rispetto di quanto richiesto.
Altro passaggio di rilievo della pronuncia in commento e la previsione che "nel procedimento di mediazione possono essere svolti atti istruttori, come l'esperimento di una consulenza tecnica che, sussistendone i presupposti, può essere utilizzata anche nella successiva fase processuale".
Tale decisione oltre a consolidare un orientamento sicuramente favorevole alla mediazione delegata, contribuisce a rendere effettività alla natura reale dell'istituto, finalizzato a garantire un effetto deflattivo mediante l'incontro diretto delle parti sostanziali, da svolgersi in una procedura di mediazione che per dirsi esperita deve necessariamente superare il primo incontro informativo.
I criteri procedurali, così come delineati dal Tribunale delle Imprese, non possono che ritenersi conformi al dettato legislativo allo spirito dell'istituto e alla funzione della mediazione e pertanto applicabili a qualsiasi procedura di mediazione, anche non delegata.
Avv. Serena Iazzetta
Mediatore Media Law Srl