- C.A. Napoli. Mediazione delegata, necessaria la presenza delle parti [MEDIA LAW - Grosseto]
Pubblicato in data 05/07/2018
L’invio delle parti in mediazione (la c.d. mediazione delegata) costituisce un potere discrezionale del giudice, che può essere esercitato, come noto, anche nel secondo grado di giudizio.
E, infatti, la previsione di cui all’art. 5, comma 2, D.Lgs n. 28/2010 attribuisce espressamente al magistrato, anche in sede d’appello, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”, la possibilità di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione.
Sui poteri del giudice d’appello nel delegare la mediazione, appare senz’altro significativa la recentissima ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Napoli, nel disporre l’attivazione della procedura, si è soffermata, in maniera molto rigorosa, sul tema della necessaria presenza personale delle parti, nonché sul “ruolo” del mediatore.
Quanto al primo aspetto, la corte partenopea, invero inserendosi nel solco della prevalente giurisprudenza, ha sottolineato come – per poter considerare avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale – non possa dirsi sufficiente, in mediazione, la sola presenza degli avvocati delle parti.
Sul punto, la Corte ha sottolineato che “il tentativo di mediazione non può considerarsi assolto mediante la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo, posto che gli avvocati sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione e che in tale procedura la funzione del legale è di assistenza alla parte comparsa e non di rappresentanza della parte assente. Deve dunque precisarsi come sia necessaria Ia partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare”.
“Avvisate” (testualmente) le parti sui presupposti per ritenere esperita la procedura di mediazione, viene, poi, come poc’anzi accennato, precisato anche il ruolo del mediatore.
E difatti nell’ordinanza ben si evidenzia che “il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche quando I’accordo non è raggiunto, coerentemente con la funzione attiva e deflattiva della mediazione, quale Istituto non destinato ad esaurirsi in una mera ricognizione dell’attività delle parti. La finalità dell’istituto è infatti quella di offrire alle parti una possibile definizione extra giudiziale della controversia evitando l’inevitabile alea del giudizio”.
Il Giudice d’appello dispone, dunque, che il mediatore “ove la conciliazione non riesca, formi processo verbale dando conto: i) della proposta comunque formulata; li) della partecipazione ovvero della mancata partecipazione delle parti; iii) della parte che abbia dichiarato di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare, anche ai sensi dell’art. 8, comma quarto bis del Dlgs. 28/2010, nonché degli artt. 116 comma secondo, 91 e 96 comma terzo”.
Secondo la Corte d’Appello del capoluogo campano, in definitiva, l’istituto della mediazione non vede limitazioni neppure quando si tratti di un tentativo di conciliazione esperito, per la prima volta, con una sentenza alle spalle. Ben precisi appaiono, infatti, come abbiamo visto, i confini tracciati per lo svolgimento della mediazione. Non resterà pertanto che affidarsi alla diligenza delle parti, che certamente non avranno interesse a vedere vanificati i risultati già conseguiti in primo grado.
Corte d’Appello di Napoli, 9 maggio 2018, ordinanza n. 1672.