Condanna per mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo
Pubblicato in data 07/11/2018
“Il giudice (oltre a poter desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.) condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Brescia nell’ordinanza del 10 settembre 2018.
All’origine della vicenda c’è la domanda giudiziale proposta da una società di locazione finanziaria con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. La società convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda, in ragione della mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.
Il giudice, in parziale accoglimento dell’eccezione preliminare di mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ex art. 5 comma 1-bis, d.Lgs. 28/2010, per cause in materia di contratti finanziari (rilevabile peraltro d’ufficio), assegnava al ricorrente termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Tuttavia, alla successiva udienza, il ricorrente depositava il verbale del primo incontro dinanzi al mediatore, rilevando l’impossibilità di dare corso al tentativo a causa della mancata partecipazione – non giustificata – della parte convenuta, seppure ritualmente convocata.
Pertanto, il Giudice nell’ordinanza rileva che "non esperito il tentativo di conciliazione per mancata partecipazione del convenuto (valutabile ai fini dall’art. 8 comma 4 bis del D.Lgs. 28/10), cade logicamente l’eccezione di improcedibilità ribadita da convenuto, giacché la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo (art. 5 comma 2 bis)".
Si conviene che ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione consente al giudice di desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, c.p.c. e condannare la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il Giudice osserva, inoltre, che la lettera dalla disposizione evidenzia “che se da un lato la valutazione ex art. 116 comma 2 c.p.c. è rimessa alla discrezionalità del giudice (“può desumere”), la condanna in favore dell’Erario è invece obbligatoria conseguenza della mancata giustificazione dell’omessa partecipazione al procedimento di mediazione, quando obbligatorio”.
Il provvedimento in esame, dunque, segue un filone giurisprudenziale consolidato presso alcuni Tribunali italiani, secondo il quale è necessaria presenza personale delle parti nell’ambito del procedimento di mediazione e l’effettivo avvio del procedimento stesso.
Tribunale di Brescia, ordinanza del 10 settembre 2018
fonte: iusletter.com