[Trib. Roma 12-11-2018] La mancata partecipazione del soggetto onerato determina l’improcedibilità della domanda

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[Trib. Roma 12-11-2018] La mancata partecipazione del soggetto onerato determina l’improcedibilità della domanda

Pubblicato in data 12/12/2018

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Il Tribunale di Roma, in una recente pronuncia del 12 novembre scorso, si è espresso sul noto problema della mancata partecipazione personale al primo incontro della parte che ha promosso la mediazione.

La questione era stata sottoposta all’attenzione del giudice romano dal convenuto che, in sede di comparsa di costituzione, aveva eccepito l’improcedibilità della domanda attorea per non essere stata preceduta da un valido tentativo di mediazione.

Così, il Tribunale, esaminato il verbale in atti, constatandone l’esito negativo per mancata partecipazione del convenuto e, allo stesso tempo, la mancata personale comparizione degli attori, riteneva meritevole di positivo scrutinio l’eccezione di improcedibilità sollevata dal suddetto nella prima difesa.

Invero, ad avviso del giudicante “per assolvere la condizione di procedibilità, la parte che ha interesse ad assolvere tale condizione, ha l’onere di partecipare agli incontri dinnanzi al mediatore”, diversamente, nessuna conseguenza sulla procedibilità della domanda potrà aversi nel caso di mancata partecipazione della parte non onerata.

Detta partecipazione, prosegue il giudice, è un atto personalissimo della parte non delegabile se non mediante atto notarile, sicché il primo incontro di cui all’art. 5 d.lgs 28/2010 non può che riguardare anche le parti personalmente, posto che la logica dell’istituto è quella di riattivare la comunicazione fra i “litiganti” e quindi consentire loro di verificare la possibilità di una conciliazione.

Per quanto sopra premesso, il Tribunale romano, osservato che nel caso di specie aveva partecipato alla mediazione solo il difensore della parte onerata senza procura speciale notarile e che nessuna richiesta, tempestivamente a verbale, era stata avanzata per la concessione di un nuovo termine, ha considerato non avvenuta la mediazione e ha dichiarato la domanda attorea improcedibile.

Secondo il giudice di prime cure infatti “In caso di mancata partecipazione non sarebbe ragionevole ritenere applicabili le sole sanzioni previste dall’art. 8 del divo 28/10 posto che altrimenti sarebbe possibile, contro la logica dell’istituto che ha la funzione di permettere la definizione stragiudiziale della lite, poter rimuovere la condizione solo attivando il procedimento (senza che rilevi lo scopo); donde la mancata partecipazione del soggetto onerato determina l’improcedibilità della domanda”.

Tribunale di Roma, sentenza del 12 novembre 2018(leggi la sentenza)


Fonte: iusletter.com