La revoca dell'amministratore condominiale è soggetta a mediazione obbligatoria [MEDIA LAW - Grosseto]

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La revoca dell'amministratore condominiale è soggetta a mediazione obbligatoria [MEDIA LAW - Grosseto]

Pubblicato in data 12/04/2018

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L’obbligo dell’esperimento del tentativo di mediazione sussiste anche con riferimento al procedimento di revoca dell’amministratore.

Questo il principio espresso con l’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 1237/2018 del 18 gennaio scorso.

Nella specie, la Suprema Corte rigettava il ricorso presentato avverso la decisione della Corte d’Appello di Palermo aderendo all’interpretazione del Tribunale per cui “la mediazione obbligatoria è applicabile anche al giudizio di revoca dell’amministratore di condominio, nonostante si tratti di procedimento in camera di consiglio” aggiungendo che “la mancata comparizione della ricorrente nell’incontro davanti al mediatore equivalesse a mancato avveramento della condizione di procedibilità”.

Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 64 e 71 quater c.c. affermando che il decreto impugnato aveva natura di sentenza e che l’istituto della mediazione obbligatoria non fosse applicabile alla fattispecie inerente la revoca dell’amministratore in quanto decisa in camera di consiglio.

Ebbene, la Corte ha precisato come il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio: “1) riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare; 2) è ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore; 3) è perciò improntato a celerità, informalità ed ufficiosità; 4) non riveste, tuttavia, alcuna efficacia decisoria e lascia salva al mandatario revocato la facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente inciso, facendo valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena”.

Il decreto con cui la Corte d’Appello in sede di reclamo su provvedimento di revoca dell’amministratore di condominio, dichiari improcedibile la domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 , ex art. 5, pertanto, non costituisce “sentenza”, ai fini ed agli effetti di cui all’art. 111 Cost., comma 7, essendo sprovvisto dei richiesti caratteri della definitività e decisorietà, in quanto non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi: trattasi, dunque, di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato, a nulla rilevando la motivazione del ritenuto ostacolo pregiudiziale all’esame della domanda giudiziale, atteso che la pronuncia di improcedibilità, comunque motivata, resta pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale e non impugnabile, e non può pertanto costituire autonomo oggetto di impugnazione.

Il ricorso veniva così dichiarato inammissibile e confermato così, implicitamente, quanto statuito dalla Corte d’Appello di Palermo.

Cass., Sez. VI – 2 Civ., 18 gennaio 2018, n. 1237