La mediazione deve essere effettiva e non solo informativa ai fini della procedibilità della domanda. [Trib. Firenze sentenza n.1401/2019]
Pubblicato in data 19/06/2019
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 1401/2019, ha affermato che in tema di mediazione obbligatoria, ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità della domanda, è insufficiente la celebrazione di un mero incontro informativo delle parti, ma deve essere svolta una vera e propria attività di conciliazione effettiva.
Nel caso in esame, veniva disposto su ordine del giudice tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5 co II D.Lgs n. 28/2010 e in sede di primo incontro, dopo che il mediatore aveva chiarito funzioni e modalità della mediazione, l’avvocato di parte attrice aveva dichiarato l’impossibilità di iniziare la mediazione, mentre i convenuti avevano rilasciato dichiarazione positiva. Ripreso il processo, veniva eccepita dai convenuti l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento effettivo della mediazione per causa imputabile alla parte attrice.
Il giudice fiorentino, sulla scorta di alcuni precedenti di merito in questo senso, ha ritenuto improcedibile la domanda giudiziale, in quanto la parte onerata ex lege di introdurre e coltivare il procedimento di mediazione, cioè la parte attrice, pur avendo presentato rituale domanda, comparendo al primo incontro, non aveva dato corso all’effettiva procedura di mediazione, dichiarando la propria impossibilità a procedere in tale senso.
Per il giudice, infatti, il primo incontro di mediazione deve avere natura “bifasica”: la prima informativa, sulle modalità e funzioni della mediazione, e la seconda di mediazione effettiva con la disamina nel merito delle questioni controverse.
Infatti, “ridurre l’esperimento del procedimento di mediazione, ai fini della procedibilità, a una mera comparizione delle parti innanzi al mediatore (per di più con la possibilità di farsi rappresentare dai propri difensori muniti di procura speciale come precisato dalla S.C.), per ricevere un’informazione preliminare sulle finalità e le modalità di svolgimento della mediazione e per dichiarare che semplicemente non c’è volontà di mediare comporta, infatti, un elevato rischio che tutto il procedimento divenga un “vuoto rituale”. Il tutto con ricadute negative anche sulla tempestiva erogazione del servizio giustizia, che di fatto potrebbe essere ostacolato dagli stessi incombenti legati alla mediazione”.
Tribunale di Firenze, 8 maggio 2019, n. 1401