Mediazione: il termine di avvio è ordinatario. Corte di appello di Milano, sez. I Civile, sentenza 24 maggio – 7 giugno 2017, n. 2515
Pubblicato in data 28/06/2017
La sentenza in commento rappresenta la prima pronuncia resa da una Corte di Appello sulla questione assai dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza circa la natura, perentoria oppure ordinatoria, del termine di avvio del procedimento di mediazione.
La Corte d'Appello ambrosiana si discosta dalla tesi della perentorietà del termine di avvio (tesi- lo ricordiamo- fatta propria da alcuni Tribunali. Si vedano per esempio: Trib. Firenze, 9 giugno 2015 e successivamente Trib. Napoli Nord 14 marzo 2016) , chiarendo, al contrario, la natura ordinatoria del termine per l'avvio della procedura di mediazione. La Corte chiarisce, dunque, che la ritardata presentazione dell'istanza per l'avvio della mediazione, una volta che il tentativo di mediazione è stato esperito (seppur con esito negativo) non comporta l'improcedibilità del giudizio (né tantomeno produce, nel caso di specie, effetti decadenziali per l'opposizione a decreto ingiuntivo). Nel giudizio di appello si dovrà, dunque, procedere all'istruttoria non svolta in primo grado, al fine di giungere così ad una decisione sul merito.
Il giudice di primo grado (Trib. Monza , sent. N. 156 del 21 gennaio 2016) aveva dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancato esperimento del tentativo di mediazione nel termine assegnato dal G.I. (quindici giorni) e, per l'effetto, aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio, in effetti, prendeva le mosse da un decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da un istituto di credito nei confronti del fideiussore di una s.a.s. , il quale aveva proposto opposizione disconoscendo la firma apposta sulla garanzia prodotta in sede monitoria dalla banca ricorrente. La causa non era stata istruita e si era conclusa con il rigetto dell'opposizione promossa dal fideiussore, in quanto quest'ultimo aveva dato avvio al procedimento di mediazione oltre il termine di giorni quindici concesso dal G.I.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto il procedimento di mediazione espletato (conclusosi con esito negativo) non sufficiente ai fini dell'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità per le controversie di cui all'art. 5, comma 1 bis d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni ; ciò in considerazione del fatto che la natura perentoria del termine avrebbe imposto perlomeno una richiesta di proroga dello stesso da parte dell'attore in opposizione.
Tale decisione era stata presa sulla base di quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 24629 del 2015.
La Corte di Appello meneghina , nell'esaminare la prima questione sottoposta dall'appellante concernete l'improcedibilità della controversia per tardivo esperimento del tentativo di mediazione, evidenzia come la sentenza n. 24629/2015 della Corte di Cassazione, non sia rilevante nel caso in cui si discuta in merito al preteso mancato rispetto da parte del debitore opponente del termine di quindici giorni indicato dal giudice per instaurare quale procedimento. La sentenza richiamata dal giudice di primo grado concerne, al contrario, la distribuzione degli oneri tra le parti di un giudizio di opposizione circa l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, e, come noto, ha posto a carico del debitore opponente l'onere di attivare detta procedura.
Il giudice di secondo grado ritiene di non poter applicare al termine assegnato dal G.I. per l'esperimento del procedimento di mediazione il disposto di cui all'art. 154 c.p.c. ; lo spirare di detto termine non avrebbe potuto, invero, condurre il giudice di prime cure a ritenere necessaria una richiesta di proroga, la quale avrebbe avuto quale unico effetto quello di procrastinare ulteriormente i tempi.
La Corte di Appello di Milano , nel giungere a ritenere ordinatorio il termine di avvio del procedimento di mediazione, sottolinea come nessuna norma di legge attribuisca natura perentoria a detto termine. Nella normativa che disciplina la mediazione vi è, come noto, un solo termine cui la legge accorda il carattere di termine perentorio: si tratta della previsione di cui all'art. 6, comma 1, d.lgs. 28/2010 , come modificato dalla L. 98/2013.
Inoltre, poiché l'esperimento del tentativo di mediazione vale come condizione di procedibilità dell'azione che è sottoposta solamente ai termini di legge (prescrizione e decadenza per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo) , sarebbe del tutto incoerente ritenere tale termine perentorio, andando così ad incidere pesantamente sulle norme che disciplinano la mediazione.
Un'interpretazione in senso diverso, e cioè a favore della natura perentorio del termine di avvio del procedimento di mediazione, creerebbe, inoltre, un vulnus nella stessa legge di mediazione comunitaria: che disciplina la mediazione. La legislazione nazionale, pur prevista dal legislatore italiano quale condizione di procedibilità per le liti di cui all'art. 5, comma 1 bis , d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni, "rimane pur sempre una disciplina orientata ad incentivare soluzioni delle controversie pacifiche e alternative alla giurisdizione , senza un'eccessiva compromissione del diritto di agire, il quale non potrebbe essere impedito frapponendo ulteriori ostacoli temporali o decadenze processuali incompatibili con il principio del giusto processo e con il diritto di libero accesso alla giustizia , di matrice costituzionale e convenzionale" .
In conclusione, ad avviso della corte milanese, si deve propendere per ritenere il termine per l'attivazione del procedimento di mediazione ordinatorio , sulla base del fatto che la legge non prevede il detto termine come termine processuale e che la mediazione non è assimilabile ad un giudizio ordinario, ma rappresenta uno strumento alternativo per la risoluzione di controversie vertenti su diritti disponibili. Pertanto, lo spirare di spirare di un termine finalizzato a disciplinare un procedimento che si pone quale procedimento alternativo a quello giurisdizionale non può essere produttivo di effetti processuali, che sono regolati da norme che sono riferibili solamente al giudizio ordinario.
Avv. Irene Andolfi
Mediatore Media Law s.r.l.