Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione delegato dal Giudice comporta l’improcedibilità della domanda [Trib. Milano - 23/11/2021 n. 9672]

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Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione delegato dal Giudice comporta l’improcedibilità della domanda [Trib. Milano - 23/11/2021 n. 9672]

Pubblicato in data 01/12/2021

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Nel caso in esame, all’esito dell’udienza di comparizione e trattazione, il Giudice – rilevato che la controversia aveva ad oggetto un contratto rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 – assegnava termine alle parti di quindici giorni per introdurre la mediazione, fissando nuova udienza per la prosecuzione del giudizio.

Successivamente, con note scritte depositate in vista dell’udienza, svolta in forma di trattazione scritta, il difensore di parte attrice chiedeva un rinvio per consentire l’introduzione della mediazione, dando atto di non avervi potuto provvedere perché la comunicazione di cancelleria, con la quale era stata data notizia del provvedimento del Giudice, indicava per errore che il rinvio era stato disposto “per comparizione del CTU”.

Il Tribunale, tuttavia, accogliendo l’eccezione di parte convenuta, ha ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità della domanda per effetto dell’omessa instaurazione del procedimento di mediazione dal medesimo delegato.

Il G.U., al riguardo, ha osservato come la propria ordinanza fosse stata regolarmente comunicata ai difensori di entrambe le parti in data 13 aprile 2021 e che, quindi, il termine per introdurre la mediazione fosse spirato in data 28 aprile 2021. La richiesta di rinvio del termine era stata presentata dal legale di parte attrice soltanto in data 22.09.2021, peraltro solo in sede di note scritte e non nell’ambito di una formale istanza di proroga del termine originariamente concesso.

In ogni caso, il giudice milanese ha evidenziato che la parte non aveva dimostrato di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, come previsto dall’art. 153 c.p.c. “In effetti, la circostanza allegata dal difensore dell’attore per cui nel biglietto di cancelleria comunicato in data 13 aprile 2021 fosse indicato quale oggetto “Rinvio ad altra udienza per comparizione ctu” non esonerava il difensore dalla lettura del provvedimento adottato da questo giudice, atteso che il biglietto di cancelleria non può sostituire il citato provvedimento che, peraltro, era facilmente verificabile tramite accesso al fascicolo telematico. Ciò senza considerare che venendo in rilievo un provvedimento adottato all’esito della prima udienza, antecedente anche all’assegnazione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c., e che alcun consulente d’ufficio era mai stato nominato, era più che evidente che l’indicazione contenuta nel biglietto di cancelleria fosse frutto di un errore; tale circostanza avrebbe dovuto indurre il difensore a verificare quale fosse l’effettivo contenuto del provvedimento adottato in data 13 aprile 2021. Di qui il rigetto dell’istanza di parte attrice, ritenendo insussistenti i presupposti di cui agli artt. 153 e ss c.p.c.”.

Il Tribunale ha poi aggiunto che la controversia esaminata aveva ad oggetto contratti di finanziamento che rientrano, in quanto tali, nell’ambito applicativo del d.lgs n. 28/2010, il cui l’art. 5 prevede, al comma 1 bis, che “L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

Inoltre, non poteva dubitarsi che gravasse sull’attore l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione e che dovesse farlo entro il termine assegnato, stante la natura perentoria di quest’ultimo.

Si legge al riguardo in sentenza: “Per quanto concerne il rilievo da attribuire al mancato rispetto del termine di quindici giorni indicato dal giudice nell’ordinanza con cui è stato disposto l’espletamento della procedura di mediazione, si osserva che questo giudice non condivide la tesi circa la natura ordinatoria del termine, considerato che la sanzione prevista per il mancato esperimento della procedura è la improcedibilità della domanda e che al fine di realizzare tale incombente il legislatore ha previsto che il giudice assegni alle parti il termine di quindici giorni per la sua introduzione, così che l’interpretazione che esclude ogni rilievo al mancato rispetto del temine di quindici giorni, in definitiva, renderebbe privo di significato il dato normativo”.

Inoltre, sempre secondo il Giudice, “anche laddove si aderisse alla tesi della natura ordinatoria del termine di quindici giorni, per il disposto dell’art. 154 c.p.c. la proroga dei termini ordinatori può disporsi anche d’ufficio solo prima della scadenza di essi e perciò, quando siano decorsi interamente senza l’emanazione di alcun provvedimento che ne protragga la durata, si verificano gli stessi effetti preclusivi derivanti dall’inosservanza dei termini perentori (cfr. Cass., 6 maggio 2003 n. 6895)”.

In conclusione, pertanto, il Tribunale di Milano ha dichiarato la domanda improcedibile, attesa la mancata introduzione della mediazione.

Tribunale di Milano, 23 novembre 2021 n. 9672


fonte: iusletter.com