- Nuovi parametri forensi 2018. Novità per l'assistenza in mediazione e negoziazione assistita. [MEDIA LAW - Grosseto]
Pubblicato in data 17/04/2018
Il testo del decreto ministeriale che modifica le tariffe della professione forense per il 2018 ha ottenuto il via libera da parte della Commissione parlamentare incaricata.
Dopo il via libera da parte del Consiglio di Stato, quindi, il DM 55/2014 con il quale vengono ridefiniti i “parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” ottiene anche quello della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati che ne è stata incaricata.
A questo punto per l’entrata in vigore delle nuove tariffe non manca molto; è bene precisare però che nonostante l’approvazione la Commissione ha dato delle importanti indicazioni sullo schema ministeriale, di cui vi parleremo nel prosieguo dell’articolo.
Sono molte le novità per le tariffe degli avvocati che saranno introdotte dal decreto, anche se la più importante è sicuramente quella che introduce una specifica tabella per l’attività di negoziazione assistita e mediazione. Con lo schema emanato dal Ministero dell’Interno, quindi, gli ADR entrano a far parte, a pieno titolo, dell’elenco dei parametri professionali alla pari delle altre attività giudiziali.
Ma questa non è certo l’unica novità delle nuove tariffe avvocati del 2018; ecco una spiegazione dettagliata su cosa cambierà per la professione forense.
Nuove tariffe per mediazione e negoziazione assistita
Con il decreto del Ministero della Giustizia sono stati aggiornati i parametri per il calcolo del compenso spettante agli avvocati per le attività da loro svolte. Attività giudiziali ma non solo; come anticipato con il sopracitato decreto viene introdotta una tabella ad hoc per la mediazione e la negoziazione assistita.
Queste si dividono in tre diverse fasi e per ognuna il decreto ha previsto dei compensi specifici, a seconda del valore di riferimento (ne vengono indicati sei a seconda del valore della controversia), come possiamo vedere dalla tabella successiva:
VALORE:
- FINO ad € 1.100,00. Fase dell'Attivazione € 60,00; Fase di negoziazione € 120,00; Conciliazione € 180,00.
- Da € 1.100,01 ad € 5.200,00. Fase dell'Attivazione € 270,00; Fase di negoziazione € 540,00; Conciliazione € 810,00.
- Da € 5.200,01 ad € 26.000,00. Fase dell'Attivazione € 420,00; Fase di negoziazione € 840,00; Conciliazione € 1.260,00.
- Da € 26.000,01 ad € 52.000,00. Fase dell'Attivazione € 510,00 Fase di negoziazione € 1.020,00; Conciliazione € 1.530,00.
- Da € 52.000,01 ad € 260.000,00. Fase dell'Attivazione € 960,00 Fase di negoziazione € 1.920,00; Conciliazione € 2.880,00.
- Da € 260.000,01 ad € 520.000,00. Fase dell'Attivazione € 1.305,00 Fase di negoziazione € 2.610,00; Conciliazione € 3.915,00.
Nuove tariffe per avvocati: le altre novità.
Anche se la più importante, questa non è l’unica novità prevista dal decreto firmato dal Ministro della Giustizia.
Ad esempio, il decreto pone un freno alla discrezionalità del giudice, il quale in alcuni casi può decidere di ridurre sensibilmente il compenso previsto per l’avvocato.
A tal proposito il Ministro Orlando nell’emanare il decreto ha accolto l’appello fatto dal Consiglio Nazionale Forense il quale ha chiesto a più riprese di ridurre il potere decisionale del magistrato in sede di liquidazione; per questo motivo, nella nuova tabella è stato stabilito che i valori medi potranno essere ridotti dal giudice entro il limite del 50%. La percentuale sale al 70% per l’attività istruttoria.
Ma i compensi possono essere anche aumentati. Lo prevede la nuova tabella, la quale stabilisce che durante la fase istruttoria, qualora davanti al TAR o al Consiglio di Stato vengano proposti dei motivi aggiuntivi, il compenso dell’avvocato può aumentare fino al 50% di quanto previsto inizialmente.
Aumenti previsti anche per il legale che rappresenta più soggetti aventi la stessa posizione processuale. Nel dettaglio, il decreto porta al 30% la percentuale di aumento per ogni soggetto (prima era il 20%) e alza il limite dei soggetti per il quale è possibile aumentare la tariffa a 30 unità, rispetto alle 10 di oggi.
Infine, qualora la posizione processuale dei soggetti sia la stessa e la prestazione professionale dell’avvocato non prevede l’esame di specifiche questioni di fatto o di diritto, è discrezionalità del giudice decidere se ridurre il compenso, ma entro il limite del 30%.
Queste sono le novità più importanti che verranno introdotte una volta che il decreto sarà ufficiale; nel frattempo ecco il testo completo e le nuove tabelle, più il testo del DM 55/2014 (ancora in vigore) con il quale potete fare un confronto.
I suggerimenti della Commissione.
La II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nel valutare il testo del decreto ministeriale ha manifestato la propria soddisfazione per quanto stabilito dall’articolo 19 del nuovo regolamento, nel quale vengono definiti i parametri generali per la determinazione delle tariffe delle attività stragiudiziali.
Secondo la Commissione però l’articolo è ancora incompleto e per questo suggerisce l’introduzione di un comma con il quale si riconosce al legale che “depositando gli atti in modalità telematica utilizza tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione” la possibilità di aumentare le tariffe del 30%.
Quindi, qualora l’avvocato renda “navigabile” un atto grazie all’utilizzo di tecniche informatiche innovative sarebbe giusto riconoscergli un compenso maggiore di quello previsto dalle tabelle, per un incremento pari al 30%.
Perché introdurre questo incentivo? La motivazione è semplice: grazie a queste tecniche informatiche si facilita non solo la conservazione dell’atto, ma anche la consultazione da parte di terzi, accelerando così la conclusione del procedimento.
da money.it