Mancata partecipazione dell’opponente alla mediazione obbligatoria

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Mancata partecipazione dell’opponente alla mediazione obbligatoria

Pubblicato in data 08/01/2020

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Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata partecipazione all’incontro di mediazione della parte opponente determina l’improcedibilità dell’opposizione promossa.

Il Tribunale di Pavia, con pronuncia del 31/10/2019 n. 1664, ha definito appunto una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, con una pronuncia in rito di improcedibilità, poiché – seppur sia stato correttamente introdotto il procedimento di mediazione obbligatoria – la parte attrice opponente non è comparsa al primo incontro di mediazione, né personalmente, né a mezzo di procuratore delegato.

Il Tribunale di Pavia ha condiviso la tesi sostenuta della giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale la condizione di procedibilità, prevista dal D. Lgs. 28/2010, trattandosi di norma imperativa a presidio del giusto processo e della sua ragionevole durata, non può ritenersi soddisfatta in caso di mancata comparizione delle parti dinanzi al mediatore.

La mancata partecipazione della parte che ha promosso la causa di opposizione assume particolare rilevanza, posto che acconsentire la prosecuzione del processo a fronte della mera applicazione di una sanzione pecuniaria significherebbe sminuire - nei fatti- la funzione cui l’istituto è demandato.

Sicché, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo e mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatorio da parte dell’opponente, deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione e confermato l’opposto provvedimento monitorio.

Tribunale di Pavia, 31 ottobre 2019, n. 1664


fonte (iusletter)