LA MEDIAZIONE PREVALE SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA (Trib. Roma 12/4/2021)

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LA MEDIAZIONE PREVALE SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA (Trib. Roma 12/4/2021)

Pubblicato in data 27/04/2021

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Per il Tribunale di Roma (ordinanza del 12 aprile 2021, qui allegata) la procedura di mediazione prevale sulla negoziazione assistita, sulla quale il Tribunale si è espresso in senso decisamente negativo, anche nei casi in cui sarebbe obbligatoria quest’ultima: "….la conclamata notoria inefficienza dell’istituto della negoziazione assistita che secondo le statistiche del Consiglio Nazionale Forense ha prodotto, al di fuori della materia delle separazioni e dei divorzi, risultati imbarazzanti quanto a conciliazioni".

Per il Tribunale, “II decr.lgsl.28/2010, istituto assorbente, come il più contiene il meno, la negoziazione assistita, essendo obbligatoria in entrambi gli istituti – in particolare nella mediazione obbligatoria e demandata, come nella negoziazione assistita – l’assistenza degli avvocati, ma solo nella mediazione essendo prevista la fattiva presenza di un soggetto terzo, autonomo e imparziale, il mediatore che attribuisce un evidente vantaggio aggiuntivo a tale istituto) di talché, da una parte sarà soddisfatta la condizione di procedibilità della causa, dall’altra potrà essere soddisfatta (e testata) la sussistenza della eventuale (e sperata) reale volontà conciliativa da parte del Ministero“. Inoltre, “il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, la? dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita. Il mediatore, infatti, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 28/10, da un lato, non può “assumere diritti od obblighi connessi (…) con gli affari trattati (…)” né percepire compensi direttamente dalle parti (comma 1); dall’altro, è obbligato a sottoscrivere, per ciascuna controversia affidatagli, un’apposita “dichiarazione di imparzialità” e a informare l’organismo di mediazione e le parti delle eventuali ragioni che possano minare la sua neutralità (comma 2, lettere a e b). Tale neutralità, oltre ad essere sancita anche dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs 28/10, è peraltro altresì precisata dalla disciplina posta dall’art. 14-bis del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del DL 28/10), adottato, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del medesimo D.Lgs., di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, che regola le cause di incompatibilità e le ipotesi di conflitti di interesse in capo al mediatore. Mentre, dunque, nella mediazione il compito – fondamentale al fine del suo esito positivo – di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d’incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l’analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalista deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità".

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Avv. Luca Tantalo