Improcedibilità della domanda, atteso il mancato esperimento del tentativo di mediazione. Trib. Belluno

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Improcedibilità della domanda, atteso il mancato esperimento del tentativo di mediazione. Trib. Belluno

Pubblicato in data 14/11/2018

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La centralità della prospettiva dirimente accordata dal procedimento di mediazione è stata oggetto di una recente pronuncia giurisprudenziale, che ne ha enfatizzato l’obbligo di legge incombente sulla parte che incardina il procedimento giudiziale.

Infatti, il Tribunale di Belluno, nel rigettare le domande attoree, ha dichiarato contestualmente l’improcedibilità delle stesse, atteso il mancato esperimento del tentativo di mediazione, sebbene lo stesso fosse stato validamente spiegato in relazione ad una un’altra domanda inerente le medesime parti.

Segnatamente, il Tribunale adito ha inteso estendere l’obbligatorietà dello strumento conciliativo di cui al D.Lgs n.28/2010, anche ai casi in cui tale obbligo non sussista in relazione a cause e domande connesse e/o collegate a quella per cui si procede.

Nel caso di specie il Magistrato ha ritenuto che la domanda di mediazione avanzata dalle parti, ma inerente ad una diversa domanda formulata dall’attrice nei riguardi della società convenuta in giudizio, non possa reputarsi idonea a superare la carenza del procedimento conciliativo, pur avendo coinvolto gli stessi soggetti.

Il Tribunale ha in tal senso osservato che: “pur dovendosi riconoscere che la domanda relativa alla simulazione del contratto non fosse soggetta alla mediazione obbligatoria, non si può escludere che per le domande in materia di affitto di azienda la parte fosse comunque chiamata ad avviare il procedimento di mediazione, prevista quale condizione di procedibilità”.

Orbene, nella pronuncia ivi in commento si desume come l’obbligatorietà di cui all’esperimento del procedimento conciliativo travalichi i limiti normativamente imposti, travolgendo anche materie e fattispecie per le quali il legislatore non ha previsto alcun obbligo di adozione del citato strumento dirimente.

Invero, il Tribunale ha inteso dichiarare l’improcedibilità delle domande formulate dall’attrice, pur in presenza dello svolgimento di un incontro di mediazione, in quanto non sufficientemente valevole a ritenere rispettato il precetto normativo in materia conciliativa.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale di Belluno ha dichiarato l’improcedibilità delle domande formulate da parte attrice ed ha condannato la stessa all’integrale refusione delle spese di lite.

Tribunale di Belluno, sentenza del 22 giugno 2018



Fonte: iusletter.com