Mancato esperimento della procedura di mediazione comporta la revoca del decreto ingiuntivo (Cass., Sez. VI, Ord. 22 marzo 2021, n. 8015)

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Mancato esperimento della procedura di mediazione comporta la revoca del decreto ingiuntivo (Cass., Sez. VI, Ord. 22 marzo 2021, n. 8015)

Pubblicato in data 13/04/2021

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L’onere di attivare la mediazione compete all’opposto, con la conseguenza che dalla pronuncia di improcedibilità discende la revoca del decreto ingiuntivo.

Con questo principio, la sezione VI Civile della Suprema Corte ha mostrato di essersi ormai adeguata all’orientamento delle Sezioni Unite, che – come noto – hanno stabilito che l’onere di attivarsi per promuovere il procedimento di mediazione nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ricade sul creditore opposto (Sez. Un. n. 19596/2020). Da ciò consegue che l’improcedibilità, in caso di mancato esperimento del tentativo di conciliazione, va a colpire il decreto ingiuntivo.

Nel caso di specie, il Giudice di primo grado assegnava termine alle parti per attivare la mediazione, ma né la banca, né i debitori opponenti vi provvedevano. Per tale ragione, il Tribunale dichiarava improcedibile l’opposizione, affermando peraltro che l’onere di proporre la domanda sarebbe spettato agli ingiunti.

La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado.

Veniva, quindi, presentato ricorso avanti la Corte di Cassazione, la quale, in primo luogo, ha osservato come la sentenza impugnata fosse conforme a diritto, atteso che nessuna delle due parti del giudizio aveva attivato la mediazione e, pertanto, correttamente era stata pronunciata l’improcedibilità. Per tale ragione, i giudici di legittimità hanno precisato di non poter riformare il dispositivo, ma di poter solo correggerne la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Quindi, richiamando la decisione delle Sezioni Unite sopra ricordata, la Corte di Cassazione ha affermato: “va corretta la motivazione della decisione impugnata nel senso che l’onere di attivare la mediazione compete all’opposto anziché, come ritenuto dai giudici di merito, all’opponente, con la conseguenza che, come esplicitato innanzi, alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo”.

Cass., Sez. VI, Ord. 22 marzo 2021, n. 8015



Fonte: iusletter.com